Statuto
STATUTO DELLA FONDAZIONE DEL TERZO SETTORE
“Fondazione … ETS”
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Costituzione e Denominazione.
È costituita per trasformazione dell’Associazione “Case-Famiglia Pier Giorgio Frassati” Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S) la “Fondazione Case-Famiglia Pier Giorgio Frassati” Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (O.N.L.U.S), nel rispetto delle disposizioni dell’articolo 14 e seguenti del Codice Civile e del F LGS. 117/2017 CTS.
La denominazione della Fondazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS (ENTE del Terzo Settore), a seguito dell’istituzione del RUNTS e della conseguente iscrizione della Fondazione allo stesso RUNTS.
Tale clausola avrà efficacia con la decorrenza del termine di cui all’articolo 101, comma 2 del CTS, con contestuale disapplicazione nello stesso termine delle clausole rese necessarie dall’adesione al regime Onlus: stante quindi, in tale occasione, la contestuale disapplicazione del regime delle ONLUS e la applicazione del regime ETS, la denominazione della fondazione varierà in automatico da “Fondazione Case-Famiglia Pier Giorgio Frassati Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” (O.N.L.U.S) a “Fondazione Case-Famiglia Pier Giorgio Frassati Organizzazione E.T.S.”.
Ai fini del presente statuto, per “CTS” si intende il D.Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”).
Articolo 2 – Sede.
La sede della Fondazione è nel Comune di Moncalieri. Ai fini della iscrizione presso ogni competente Pubblico Registro, si indica l’attuale indirizzo: Strada Cigala n.9. L’indirizzo della sede può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione senza bisogno di apportare modifiche allo Statuto.
Delegazioni ed uffici potranno essere istituiti all’interno del territorio Regionale con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, onde svolgere in via strumentale rispetto alle finalità della Fondazione attività di promozione, nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Fondazione stessa.
Articolo 3 – Durata
La durata della Fondazione è indeterminata, non essendo fissato un termine finale della stessa.
Articolo 4 – Scopi
La Fondazione è protesa ad operare nell’ambito assistenziale socio-sanitario mettendo in primo piano il diritto delle persone con disabilità motoria a scegliere il proprio futuro abitativo rimanendo il più possibile a contatto con le proprie reti familiari e sociali, partecipi attivi della vita della residenza in cui dimorano anche sulla base dell’articolo 19 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità che ribadisce il riconoscimento del pari diritto delle persone con disabilità a vivere in modo indipendente nella collettività e sulla base del principio della sussidiarietà “art. 118 della Costituzione Italiana”.
La Fondazione si propone di garantire in particolare la continuità abitativa ed assistenziale della comunità denominata “Casa-Famiglia Pier Giorgio Frassati”, la quale potrà essere da modello per la creazione di altre comunità simili per disabili motori, gestendo in priorità tale comunità esistente e promuovendo l’idea pilota mediante un’opera permanente di sensibilizzazione a favore dei disabili motori, testandone le forme più opportune e flessibili, cercando di eliminare, nei limiti del possibile, tutte le barriere, anche psicologiche e culturali, che possano frapporsi allo sviluppo completo ed armonico delle persone con disabilità motoria. Si vuole inoltre favorire la costante promozione di nuove idee e l’adozione di interventi per ridurre gli sprechi sotto ogni aspetto e rendere la residenza “sostenibile”.
Dovranno essere assicurate prestazioni socio-assistenziali e sanitarie fornite da personale qualificato e preparato, che condivida i valori della Fondazione.
Per fornire e mantenere nel tempo l’assistenza adeguata e continuativa rivolta alle persone colpite da forme anche molto gravi di disabilità motoria, si ricercheranno nuovi e innovativi modelli organizzativi interni in modo che tali persone rimangano gestori della propria vita individuale anche quando i genitori e famigliari non potranno più offrire loro adeguata assistenza.
L’idea si basa su modello di convivenza attiva, sulla collaborazione reciproca e sulla volontà di mettere in compartecipazione conoscenze e capacità, attuando uno stile di vita pratico e naturale per rendere solidale, resiliente e in salute la comunità della Casa.
La Fondazione pone particolare attenzione alle problematiche del “dopo di noi”, integrando il “durante noi” (lg 112/2016 e s.m.) e, a tal fine, imposta, programma e rafforza l’organizzazione in modo tale che la Casa-Famiglia viva nel tempo, indipendentemente da chi la guida oggi e/o la guiderà domani, tutelando il patrimonio necessario a raggiungere e mantenere nel tempo gli obiettivi di cui al presente articolo.
La Fondazione sostiene e si adopera a realizzare forme che consentano il diritto degli abitanti disabili a rimanere nella Casa anche dopo il raggiungimento dei 65 anni di età.
Sviluppa meccanismi e processi, atti a garantire una cooperazione e co-progettazione efficaci, con autorità comunali, locali, regionali nei settori pertinenti, tra cui la sanità e i servizi sociali, in cooperazione con i disabili stessi.
Promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione e dal patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità.
Fornisce ai volontari, che desiderano mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, la possibilità di partecipare alle attività gestite dalla Fondazione per perseguirne gli scopi senza fini di lucro ed esclusivamente per ragioni di solidarietà sociale.
Può svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti di legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.
La missione della Fondazione Case-Famiglia Pier Giorgio Frassati è di continuare ad essere una eccellenza, un riferimento innovativo e di qualità nei modelli di gestione e di inclusione delle persone disabili motorie, nell’ambito del territorio. L’obiettivo è di ricercare la miglior organizzazione gestionale, sostenibile e perenne, che tuteli nel tempo gli interessi delle persone disabili che devono sentirsi “Abitanti” e non “ospiti” nella comunità Case-Famiglia Pier Giorgio Frassati.
Articolo 5 – Attività della Fondazione
La Fondazione si propone di svolgere in via esclusiva, o almeno principale, le seguenti attività di interesse generale (ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2017):
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) interventi e prestazioni sanitarie;
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
La Fondazione può quindi svolgere ogni attività necessaria od utile al fine di attuare concretamente le attività di interesse generale di cui sopra; ad esempio la stessa può:
-
amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
-
raccordare la propria attività, nell’ambito di iniziative nei settori di cui al presente articolo, con quella di eventuali altri enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo sviluppo, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici;
-
stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;
-
partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
-
promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
-
erogare premi e borse di studio.
Ai sensi dell’articolo 6 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione può esercitare anche attività diverse da quelle di cui all’articolo in oggetto, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate nel presente articolo; il tutto, secondo i criteri e limiti di cui alla pertinente normativa primaria e secondaria; in tal caso, in ottemperanza alla Circolare n. 20/2017 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tali attività verrebbero individuate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
Articolo 6 – Metodo
La Fondazione agisce in forma di azione volontaria o di erogazione, gratuita o a condizioni agevolate, di beni o servizi.
TITOLO II: RISORSE DELLA FONDAZIONE
Articolo 7 – Composizione
Il Patrimonio (iniziale e frutto di eventuali incrementi futuri) è composto dal Fondo di Dotazione vincolato e dal Fondo di Gestione.
Qualsiasi apporto di risorse effettuato a favore della Fondazione non è ripetibile e non attribuisce alcun diritto, diverso da quelli eventualmente attribuiti dallo Statuto o dalla Legge, di partecipazione alla organizzazione o alle attività della Fondazione.
Articolo 8 – Patrimonio
Il Patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopra previste.
Il Patrimonio è composto:
A) dal Fondo di dotazione indisponibile: tale fondo potrà successivamente essere incrementato da tutte le successive entrate, di qualsiasi genere, che vengano espressamente destinate a suo incremento; e così a titolo esemplificativo:
− dai beni, mobili e immobili, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
− dalle elargizioni fatte da enti o da privati;
− dagli eventuali avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio Amministrazione, vengano espressamente destinati a incremento del patrimonio;
− da eredità, donazioni e legati;
− da contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
− da contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali.
B) dal Fondo di gestione costituito da tutte le risorse apportate (in fase iniziale o a seguito di eventuali apporti futuri) nella Fondazione e non espressamente destinate a incremento del Patrimonio. In via esemplificativa esso è quindi costituito, in assenza di espressa destinazione a incremento del Patrimonio, da:
− ricavi delle attività svolte dalla Fondazione;
− entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
− proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
− erogazioni liberali;
− altre entrate compatibili con le finalità sociali e di promozione sociale;
− rendite e proventi derivanti dal patrimonio;
− eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
− eventuali altri contributi di terzi;
– in genere, tutte le risorse, menzionate o meno nel precedente articolo, e non espressamente destinate a incremento del Patrimonio.
Articolo 9 – Diminuzione del patrimonio minimo
Quando risulta che il patrimonio minimo previsto dal D.Lgs, 117/2017 è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione e, nel caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo, devono senza indugio provvedere ai sensi di Legge.
Articolo 10 – Divieto di distribuzione degli utili
La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione stessa, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche nella Fondazione di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 lettere g) et h) del CTS;
c) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto delle attività di interesse generale di cui all’articolo del presente Statuto rubricato “Oggetto della Fondazione”;
e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento o al diverso limite che verrà eventualmente stabilito in futuro con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
È
È fatto obbligo di impiegare le risorse della Fondazione per la realizzazione delle attività istituzionali, nonché delle altre, eventuali attività a queste ultime strumentali, accessorie e connesse di cui sopra.
Articolo 11 – Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 (trenta) giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi e nelle forme di legge.
Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Il rendiconto annuale rappresenta le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi di legge.
Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l’altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.
Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio, ove risultino ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero zero) Euro, può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore; in attesa della piena attuazione di tale previsione, deve essere redatto secondo i principi dettati dal Codice civile, al fine di consentire una rappresentazione chiara, completa e veritiera della situazione economico-finanziaria della Fondazione.
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 (centomila virgola zero zero) Euro annui, l’ente deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.
Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero) di Euro annui, l’ente deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale della Fondazione, redatto secondo le disposizioni di cui all’articolo 14 (quattordici), primo comma del CTS.
La Fondazione tiene le scritture contabili di legge.
Il riferimento alle soglie monetarie contenuto nel presente articolo è da intendersi alle soglie via via fissate dalla normativa vigente.
TITOLO III: QUALIFICHE E ORGANI DELLA FONDAZIONE
Articolo 12 – Organi della Fondazione
Sono organi della Fondazione:
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Presidente e il Vice Presidente;
– l’Organo di Controllo;
– l’eventuale Revisore Legale.
Articolo 13 – Consiglio di Amministrazione
A) Composizione.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri.
B) Nomine.
Fatta eccezione per il primo Consiglio di Amministrazione nominato in sede di trasformazione, i componenti dei successivi Consigli di Amministrazione sono nominati dal Parroco Legale rappresentante della Parrocchia Collegiata di Santa Maria della Scala di Moncalieri su proposta formulata dai membri del Consiglio di Amministrazione uscente.
Il Presidente e il Vice Presidente vengono scelti dal Consiglio di Amministrazione al suo interno.
C) Poteri e Deleghe.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.
In particolare, al fine di realizzare le finalità dello Statuto ed all’interno delle attività della Fondazione come sopra stabilite, provvede in via esemplificativa a:
1) redigere ed approvare il bilancio annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria, oltre che l’eventuale bilancio sociale;
2) redigere ed approvare la Relazione di Missione;
3) deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull’acquisto e la vendita di beni e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
4) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, trust e fondazioni;
5) nominare i componenti dell’organo di controllo (anche se esercitasse la revisione legale dei conti) e di ogni altro organo la cui nomina non sia rimessa al primo Presidente o ad altro soggetto;
6) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri del Consiglio di Amministrazione, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
7) deliberare all’unanimità in merito alle modifiche dello Statuto e alla approvazione o modifica di eventuali regolamenti attuativi dello stesso;
8) istituire, rapportandoli alla situazione della Fondazione, adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili;
9) istituire comitati consultivi prevedendone composizione, durata e attribuzioni nel caso specifiche esigenze della Fondazione richiedano il coinvolgimento di persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.
10) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto o dalla Legge.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare l’ordinaria gestione, in tutto o in parte, a singoli Consiglieri. La delega del potere decisionale comporta anche il corrispondente potere di rappresentanza e firma (nell’ambito, quindi, dei poteri delegati).
Ogni eventuale Consigliere Delegato è comunque tenuto a riferire all’intero Consiglio, che vigila sul suo operato e che può sempre revocare o modificare la delega attribuita.
I Consiglieri esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono. Essi sono tenuti alla riservatezza in ordine a notizie sull’attività di gestione o sul funzionamento della Fondazione, nonché ad un comportamento rispettoso privo di manifestazioni polemiche.
La carica di Consigliere è gratuita, con possibilità di rimborso delle spese documentate e giustificate; su motivata delibera del Consiglio di Amministrazione è possibile prevedere una retribuzione della carica esclusivamente laddove ciò appaia necessario per garantire la presenza di adeguate personalità e professionalità nel Consiglio di Amministrazione: si richiama a tal fine quanto previsto per la retribuzione delle cariche della Fondazione.
E) Durata.
Il primo Consiglio di Amministrazione, nominato in sede di trasformazione, rimane in carica per 5 (cinque) esercizi consecutivi al fine di assicurare la fase di transizione e quindi fino all’approvazione del bilancio del quinto esercizio. I successivi Consigli di Amministrazione restano in carica per 3 (tre) esercizi e quindi fino alla approvazione del bilancio del terzo esercizio (ferme le ipotesi di morte, dimissioni, revoca o decadenza). I Consiglieri sono rieleggibili.
F) Revoca.
La grave inottemperanza alle disposizioni di cui allo Statuto o alle Legge è considerato motivo di revoca per giusta causa, per cui il Consigliere può essere revocato con delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione stesso.
La revoca può essere deliberata anche in assenza di giusta causa; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell’organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l’assunzione dell’incarico di amministrazione nella Fondazione come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all’eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.
G) Cause di ineleggibilità e Decadenza.
Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio.
Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
H) Convocazione e quorum.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di uno dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
L’avviso di convocazione deve contenere l’Ordine del Giorno della seduta, il luogo, il giorno e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un’ora di distanza da questa.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica (quorum costitutivo). In assenza di valida convocazione, la riunione si ha comunque per validamente costituita laddove ad essa partecipino tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e l’Organo di controllo.
(Quorum deliberativo) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto o dalla Legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente; nel caso in cui il Presidente fosse assente, prevale il voto del Vice Presidente.
Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, designato dal Presidente all’inizio della seduta fra i Consiglieri o, se ritenuto opportuno dal Presidente, fra soggetti terzi; il verbale è steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l’omologo libro delle società per azioni. Nei casi di legge, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, si dà luogo a verbalizzazione notarile, con le relative tecniche di verbalizzazione e possibilità di sottoscrizione.
I) Tele o video conferenza.
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione (audio/video o solo audio, utilizzabili anche dai soggetti, diversi dai Consiglieri, eventualmente ammessi alle riunioni del Consiglio stesso), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione.
L) Legale rappresentanza.
La legale rappresentanza della Fondazione spetta al suo Presidente.
In caso di suo impedimento o comunque d’intesa con il Presidente, spetta al Vice Presidente. L’impedimento del Presidente si presume allorché si presenti a firmare il Vice Presidente, il quale dovrà comunque dichiarare tale impedimento del Presidente, sotto la sua responsabilità; la volontà del Presidente che ad esercitare la legale rappresentanza sia il Vice Presidente deve di volta in volta essere documentata con documento scritto, firmato dal Presidente.
La legale rappresentanza spetta altresì agli eventuali Consiglieri Delegati, nell’ambito dei poteri ad essi attribuiti.
Articolo 14 – Il Presidente
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è Consigliere e componente del Consiglio di Amministrazione; è anche Presidente della Fondazione.
Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi: può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti. Agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
Il Presidente ha, singolarmente e disgiuntamente, il potere di ordinaria amministrazione ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente, nell’ambito delle sue attribuzioni, può delegare singole decisioni al Vice Presidente.
In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione, convenzione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Il Presidente svolge altresì le seguenti funzioni:
– provvede alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
– dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed ai propri atti (essendo l’ordinaria amministrazione, come sopra definita, comunque delegata per statuto al Presidente).
In caso di assenza o impedimento, o per scelta del Presidente, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
La carica di Presidente è gratuita, con possibilità di rimborso delle spese documentate e giustificate; su motivata delibera del Consiglio di Amministrazione è possibile prevedere una retribuzione della carica (se del caso anche aggiuntiva rispetto a quella di Consigliere semplice) esclusivamente laddove ciò appaia necessario per garantire la scelta di un’adeguata personalità e professionalità: si richiama a tal fine quanto previsto per la retribuzione delle cariche della Fondazione.
Articolo 15 – Organo di controllo e revisione legale dei conti
L’Organo di controllo è composto da un Sindaco unico nominato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Sindaco dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica; il suo incarico è rinnovabile.
Al Sindaco Unico si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 117/2017, fermo che lo stesso deve essere, ai sensi del presente Statuto, scelto tra le persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso esercita altresì la revisione legale dei conti nel caso in cui siano superati i limiti di cui all’articolo 31 del D.Lgs. n. 117/2017.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 et 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’organo di controllo è tenuto a partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione: si applica la causa di decadenza di cui all’art. 2405 c.c..
Le disposizioni del presente Statuto riferite all’organo di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche laddove lo stesso svolga altresì la funzione di revisore legale dei conti, essendo previsto per tali ipotesi, ai sensi di quanto consentito dall’art. 30 CTS, che sia lo stesso soggetto a svolgere le due funzioni.
TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 16 – Libri
L’ente deve tenere i seguenti libri, che saranno vidimati:
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
– il libro delle decisioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, con gli eventuali fascicoli per le attività di revisione;
– il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi della Fondazione, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono;
– il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione (ove vi siano volontari di cui la Fondazione si avvalga per lo svolgimento delle proprie attività).
Tutti i libri dovranno essere vidimati e conservati con cura.
Articolo 17 – Scioglimento
In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo, è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.
Quando l’ente acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore, per la devoluzione del patrimonio residuo, dovrà acquisire il previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazione del Terzo Settore, ai sensi dell’art. 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione di legge.
Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio a mezzo raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità del parere sono nulli.
Qualora la Fondazione perda la qualifica di ente ETS, si applicherà l’art. 50 CTS e ogni altra pertinente disposizione normativa.
Articolo 18 – Clausola arbitrale
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli organi della Fondazione, tra i membri degli organi della Fondazione, oppure tra gli organi della Fondazione e la Fondazione stessa, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi alla Fondazione, nonché tutte le controversie nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle decisioni degli organi o aventi ad oggetto la qualità di componente di organo, saranno devolute ad arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. In particolare, si conviene espressamente che l’Arbitro, quale che sia la procedura arbitrale adottata, venga nominato dalla Camera Arbitrale del Piemonte con modalità che tutelino l’estraneità rispetto alla Fondazione del soggetto che effettua la detta nomina.
Non possono essere oggetto di clausola compromissoria, tra l’altro, le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.
L’Arbitro giudicherà in via rituale secondo diritto.
Articolo 19 – Clausola di rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

